La Fideiussione esisteva già in epoca romana (Fideiussio), come garanzia personale di una promessa
assunta col modello della verborum obligatio che rendeva l’obbligazione solidale a prescindere fra debitore e garante. L’ articolo 1936 del Codice Civile recita: “La fideiussione si costituisce mediante un contratto col quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’obbligazione altrui.” La fideiussione è un contratto sottoscritto da tre soggetti: un contraente, un beneficiario ed un garante (colui che offre garanzie per il contraente nei confronti del beneficiario). La fideiussione si costituisce quando qualcuno garantisce per qualcun’ altro. Per esempio: Tino va in banca a farsi prestare denaro e Gino garantisce per lui. Se Tino avra’ problemi e non restituira’ il denaro alla banca, dovra’ pagare Gino al suo posto. In sostanza l’istituto erogante si assume il rischio che un domani dovra’ pagare una somma di denaro e siccome esso non ha certezze che tale somma finira’ col rientrare, apre una pratica di fido, come se prestasse denaro. Il beneficiario della fideiussione è tutelato completamente dal garante, il quale prima di assumersi la responsabilità valutera’ attentamente il quadro finanziario e la solvibilità del contraente. La fideiussione è prevista dalla legge per tutto cio’ che concerne gli impegni assunti con lo Stato e gli Enti Pubblici, e sempre più spesso interviene nei contratti fra privati.
Vari tipi di Fideiussione
In linea generale, la fideiussione puo’ essere “sul dare” (garanzia di un pagamento), oppure “sul fare” (garanzia della corretta esecuzione di un lavoro o di una fornitura).
Fideiussione omnibus: particolare forma di garanzia, dal contratto caratterizzato dalla presenza di clausole aggiuntive vantaggiose per il creditore. Il fideiussore ha l’obbligo di garantire sia i debiti in corso che quelli futuri del debitore di qualsiasi natura. Questa tipologia di fideiussione è valida solo se è stato stabilito un importo massimo garantito.
Fideiussione solidale: si intende il contratto nel quale due o più soggetti (fideiussori), garantiscono in via solidale con l’obbligato principale il pagamento dei debiti presenti e futuri da parte dello stesso obbligato verso la banca entro un predeterminato limite di importo. Questa tiplogia di fideiussione ha carattere personale, percio’ in caso di inadempenza da parte del debitore garantito, il fideiussore puo’ essere chiamato a rispondere con il suo intero patrimonio. Infatti, il rischio che grava su ogni fideiussore solidale, e’ proprio quello di dover pagare la totalita’ dei debiti dell’ obbligato principale fino alla concorrenza dell’importo predeterminato nel contratto, ovvero di dover rimborsare alla banca le somme che essa stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito sia risultato inefficace, annullato, oppure revocato (reviviscenza della garanzia). In caso di fideiussione solidale, il garante di un prestito si obbliga quindi per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale, mentre invece nel caso di fideiussione semplice, la banca beneficiaria della garanzia dovra’ prima richiedere il pagamento all’ originario debitore e soltanto quando il debito passi in giudicato, al fideiussore. In conclusione, il beneficiario sara’ libero in modo autonomo di scegliere se far valere i suoi diritti prima sul debitore originario oppure sul fideiussore.
Fideiussione con beneficio d’escussione: il fideiussore è obbligato all’adempimento solo dell’importo che resta dopo l’escussione del debitore garantito. Resta da stabilire se il creditore debba chiedere l’adempimento prima al debitore garantito e dopo l’eventuale suo rifiuto rivolgersi al fideiussore, o se il creditore possa decidere alla scadenza verso quale obbligo agire.
Fideiussione parziale: garanzia limitata per contratto ad una parte soltanto dell’importo totale del prestito principale.
Fideiussione attiva: garanzia rilasciata da una persona fisica o società finanziaria a favore della banca (creditore) coprente l’obbligazione principale del proprio cliente.
Fideiussione passiva: garanzia rilasciata dalla banca a favore del soggetto creditore per conto del proprio cliente (debitore).
Soggetti abilitati al rilascio di una Fideiussione:
– Istituti Bancari (Fideiussione Bancaria);
– Compagnie di Assicurazione (Fideiussione Assicurativa);
– Intermediari Finanziari aventi i requisiti di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 385/1993 (Fideiussione Finanziaria)
– Confidi